Con l'entrata in vigore del decreto 189/2009 sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero applicabile anche a volontari e cooperanti ex lege 49/87, occorre avviare una procedura al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero (per “straniero”, si intende non comunitario) occorre produrre il titolo di studio, tradotto e legalizzato; un certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto dove è stato conseguito il titolo di studio, tradotto e la dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatica-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio.
Qualora invece  il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore europeo (comunitario) occorrono il titolo di studio tradotto; un certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’stituto in cui è stato conseguito il titolo di studio, tradotto e una dichiarazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.